Denominazione - sede

 Art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto  dagli art.36 e seg. del Codice Civile é costituita,  con  sede legale in Milano - Via Vittor Pisani 22, l'associazione denominata "Nin-Hao", associazione sportiva dilettantistica. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI.

Potranno essere inoltre istituite sedi secondarie sia  nel territorio italiano che all'estero, qualora le stesse vengano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il domicilio dei soci per qualsiasi rapporto con l'Associazione è quello risultante dal libro soci.

 Scopo - Oggetto

 Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.

 Art. 3

L'Associazione ha per oggetto sociale  le seguenti attività e i seguenti scopi: 

A) l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nelle varie forme, livelli e discipline e in particolare promuovere lo studio e la diffusione del Taijiquan, del Qi Gong, delle ginnastiche Cinesi e della cultura volta al benessere della persona anche attraverso lo studio e la pratica del massaggio Tuina; per tali scopi si affilierà alle federazioni  ed enti di promozione sportiva cui riterrà utile o necessario affiliarsi in funzione del suo sviluppo, garantendo l'osservanza degli Statuti e dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali  alla quale si affilierà;

B) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

C) promuovere attività didattiche per l'avvio l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive;

D) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

E) organizzare attività ricreative e culturali, ed in particolare promuovere l'approfondimento della conoscenza della cultura cinese attraverso pubblicazioni, seminari, corsi didattici e  viaggi anche all'estero;

F) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

G) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Soci

 Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

1 - Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti - doveri dei Soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

2 - Soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo, in assenza del Presidente o del Vicepresidente qualora si presentino particolari necessità potranno essere delegati altri consiglieri o soci. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di Socio, con i connessi  diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di Socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità per anno solare e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.

3 -  Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività della associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al versamento della quota annuale per come determinata dal Consiglio Direttivo.

 Art. 5

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta firmata del proprio rappresentante legale o da apposito delegato munito di poteri.

 Art. 6

La qualità di socio , ad esclusione dei soci sostenitori,  dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione 

  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine dell’approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; 

  • a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.  

L'adesione all'Associazione comporta:

a - piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;

b - il versamento obbligatorio delle quote associative e contributive alle attività associative,  e  il versamento facoltativo di eventuali contributi volontari;

c - mantenere rapporti di rispetto con gli altri Soci e gli Organi dell’Associazione.

 Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo (C.D.), il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Non sono ammessi soci temporanei.

 Recesso - Esclusione

 Art. 8

La qualifica di socia si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

 Art. 9

Il Socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal C.D. nei confronti del socio :

  1. a)che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; 

  2. b)che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 1 mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale; 

  3. c)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 

  4. d)che in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione. 

  5. e) per comportamento scorretto 

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera Assembleare.

 Risorse economiche - Fondo Comune

 Art. 10

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali; 

b) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; 

c) eventuali donazioni, elargizioni e lasciti da parte dei soci; 

d) eventuali contributi sotto qualsiasi forma da parte dello Stato, dell'Unione Europea,  delle regioni, di enti locali pubblici o privati; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale;.

g) erogazioni liberali degli associati o dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative  promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi;

i) eventuali sponsorizzazioni sportive;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

 Esercizio Sociale

 Art.11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio  al 31 dicembre   di ogni anno. Il C.D. deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati, il quale deve essere approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 Art.12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

 - il Consiglio Direttivo;

- il Presidente e, qualora se ne rilevi l'opportunità,  il Collegio dei Revisori. 

 Art. 13

Le Assemblee si distinguono in Ordinarie e Straordinarie, sono convocate dal Presidente o Vice Presidente o su richiesta firmata di almeno tre quarti degli associati. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione   o mediante lettera, fax, e-mail almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e il luogo (nella sede o altrove) la data e l'ora . Nell'avviso di convocazione devono essere fissate anche le modalità della seconda convocazione. Ogni socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni associato non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

 Art. 14

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione della relazione del Presidente  sull'attività svolta dall'associazione e l'approvazione del  rendiconto economico-finanziario e del preventivo di gestione;

- eleggere i membri del C. D.

- prendere atto in dettaglio di tutte le attività dell'Associazione e suggerire nuove attività, collaborazioni con Enti diversi, organizzazione di convegni, corsi e quant'altro in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti validi presenti. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi  successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

 Art. 15

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione.

- sulle questioni che dalla Legge o dallo Statuto fossero attribuite alla sua competenza- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori. L'Assemblea Straordinaria e' validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno due terzi del numero totale dei voti degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti validi presenti.

 Art. 16

Nelle assemblee - ordinarie o  straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

 Consiglio Direttivo

 Art. 17

Il Consiglio Direttivo e' composto da nr. 7 (sette) membri che durano in carica per un mandato di 5 anni e sono rieleggibili. Il C.D. e' eletto dall'Assemblea dei Soci. Sono eleggibili soltanto i Soci in regola con i versamenti delle quote associative. Compiti del C.D. sono:

- l'elezione al suo interno del Presidente, del  Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;

- la predisposizione della relazione del Presidente sull'attività svolta, corredata dal rendiconto consuntivo e dal bilancio preventivo da presentare all'Assemblea,

- l'organizzazione di corsi, convegni, giornate di studio, corsi di formazione di insegnanti, di aggiornamento e di perfezionamento;

- la determinazione della quota associativa annua da corrispondere all'Associazione;

- la decisione sull'adesione ad altre Istituzioni ed Associazioni italiane ed estere;

- le decisioni in merito all'esclusione, alla decadenza e al recesso dei soci.

Quando necessario, il C.D. può procedere alla nomina di eventuali dipendenti, impiegati, collaboratori e consulenti esterni, determinandone la retribuzione. Il C.D. si riunirà almeno una volta all'anno anche in luogo diverso dalla Sede Sociale ed e' convocato dal Presidente, che ne assume la presidenza. Le riunioni saranno valide se saranno presenti il Presidente od il Vice Presidente ed almeno un terzo dei rimanenti Consiglieri.In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione. Il consigliere dissenziente ha diritto a far valere il suo dissenso nel verbale che verrà redatto alla fine di ogni riunione del Consiglio. Il C.D. dispone di un Vice Presidente, di un Tesoriere di un Segretario.  

Il Segretario (che verrà eletto tra il membri del C.D.) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, il collegamento tra il Consiglio e le Commissioni, i Comitati permanenti, i Direttori dei corsi didattici. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione su direttiva del Presidente e del Consiglio. Oltre al Tesoriere possono operare sui conti correnti bancari e postali e sulle disponibilità liquide di cassa, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Per effettuare pagamenti e firmare contratti di importo eccedente  euro 300 sono necessarie due firme. Hanno poteri di firma congiunta: Presidente,  Vice Presidente, Tesoriere e Segretario. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto delle attività, come strumento d'informazione ai Soci ai sensi delle norme del c.c. e del D. Lgs. 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo. Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs 460/97 art. 8.

 Art. 18

Il Presidente ed in caso di suo impedimento il Vice Presidente, e' il legale rappresentante dell'Associazione. Esso viene eletto dal C.D. al suo interno, dura in carica 5 anni ed e' rieleggibile; convoca e presiede le riunioni del C.D.; indice le riunioni dell'Assemblea Generale e ne stila l'ordine del giorno. Il Presidente può delegare funzioni e compiti al Segretario o ad altri membri del C.D. Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l'Assemblea per le elezioni del C.D. e fissa il calendario dei relativi adempimenti.

 Art. 19

Qualora le esigenze associative lo rendessero necessario può essere eletto dall'Assemblea il Collegio dei Revisori. Il Collegio e' composto da 5 membri : 3 effettivi e 2 supplenti. Possono far parte del Collegio anche persone non appartenenti all'Associazione. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

 Art.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il C.D. può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carico fino alla scadere dell'intero Consiglio odaltri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

 Presidente

 Art.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione nei limiti di quanto stabilito all'articolo 17. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del C.D., il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il C.D. nomini un nuovo presedente.

 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

 Art.22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 Scioglimento

 Art.23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dell'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto  al voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non  soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione o lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

Art.24

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono per quanto applicabili, le norme del codice civile e disposizioni di Legge vigenti.


Milano,  21 settembre 2008

   
   Nin-Hao Associazione Sportiva - tel +39 334 2509720 - 331 3830291 email info@ninhao.it
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